Nullità del fermo amministrativo auto
Il fermo amministrativo è l’atto con cui un ente di riscossione (solitamente Equitalia) dispone che un debitore non possa più circolare con i veicoli in suo possesso a causa del mancato pagamento di un debito, che abbia come ammontare minimo ottocento euro. Se, per esempio, una persona non paga il bollo auto per più anni, allora prima riceve una comunicazione di preavviso e poi, passati sessanta giorni, si applica il fermo amministrativo auto.
Contestabilità
Non è sempre detto che il fermo amministrativo sia applicato legittimamente, vale a dire secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. In più, i tempi della burocrazia possono essere tanto lunghi da far cadere in prescrizione l’atto.
Il bollo auto è prescritto dopo tre anni dalla data di scadenza, quindi la Regione ha questo tempo per pretendere il pagamento e inviare un sollecito, in modo da “azzerare” la prescrizione; se, però, passano tre anni senza che la Regione si accorga di niente, ed Equitalia nemmeno, allora il fermo amministrativo dell’auto non può più essere applicato.
In più, è meglio tenere presente che la notifica della cartella esattoriale che manda Equitalia deve essere fatta entro due anni dalla presa in carico della pratica dall’Agenzia delle Entrate; in caso contrario l’ente non può più pretendere di riscuotere il debito per conto dell’Agenzia e il fermo amministrativo diventa nullo.
Come anticipato, ci sono sessanta giorni di tempo dal ricevimento della cartella esattoriale per procedere al pagamento, o alla contestazione. Se il fermo amministrativo auto è notificato senza che sia mai stata inviata una cartella esattoriale, allora non può essere applicato perché non c’è un documento che lo giustifichi.
Entro un periodo non inferiore a trenta giorni Equitalia deve preparare e inviare al (presunto) debitore un preavviso di fermo, dopo il quale non deve più mandargli alcunché che lo informi dell’iscrizione del fermo amministrativo per debiti non pagati.